Art. 7.

      1. Considerato il ruolo preminente dell'allattamento materno nel contribuire al soddisfacimento del desiderio naturale della nutrice, ai miglioramento del rapporto tra madre e bambino e alla salute psico-fisica del neonato, esso deve essere incoraggiato con ogni mezzo, favorendo la vicinanza della madre al neonato nell'ambito delle strutture ospedaliere.
      2. Al fine di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali, anche in corso di ristrutturazione dei reparti, devono individuare spazi e soluzioni logistiche atti ad ospitare accanto alle puerpere le culle dei neonati. Le camere di puerperio devono essere dotate di adeguati servizi igienidi. Esse devono, altresì, essere adiacenti al nido al fine di favorire un facile accesso al neonato, accudito da personale competente.

 

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Sulle madri non devono gravare compiti assistenziali, ma le medesime devono poter usufruire di sostegno nell'accudimento del proprio figlio. Nelle situazioni in cui è possibile garantire subito dopo la nascita la possibilità di scelta da parte dei genitori del medico pediatra di base e la sua immediata presa in carico del bambino, deve essere favorito l'accesso del medesimo in ospedale.
      3. Durante la degenza devono essere promossi incontri formativi ed educazionali con gli operatori sanitari sui temi dell'allattamento, della cura del neonato e dell'igiene del puerperio.